Vitigno Il vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore. Resa Resa uva per ettaro: massimo 11 t. Resa uva/vino finito: non superiore al 65% Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% (Superiore: 12,50% - Novello: 11,0%) Zona di produzione ROMAGNA Provincia di Bologna: n. 7 comuni Provincia di Forlì/Cesena: n. 24 comuni Provincia di Ravenna: n. 5 comuni Provincia di Rimini: n. 19 comuni * Decreto del 01.08.2008 - G.U. n. 195 del 21.08.2008 (riconosciuto D.O.C. con D.P.R. del 09.07.1967 G.U. n. 203 del 14.08.1967) Descrizione del prodotto Sangiovese di Romagna
Immissione al consumo dopo il 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. Sangiovese di Romagna Novello
Sangiovese di Romagna Superiore
Sangiovese di Romagna Riserva
Invecchiamento, che decorre dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 2 in bottiglia, e la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 medi di invecchiamento. Risorse |
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